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Legge regionale 28 luglio 2017, n. 37

Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 84/2016 e 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 31 luglio 2017

Art. 11
Guardie venatorie volontarie. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 3/1994
1. Nel comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 3/1994 le parole: “
a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai sensi dell’articolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'
Sito esternoarticolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione
Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
)
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 52 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dal direttore della competente direzione della Giunta regionale e composta da massimo sei membri. La composizione, l'articolazione territoriale e le regole per il funzionamento della commissione d'esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma. Nella composizione della commissione è assicurata la presenza paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le parole “e provvede al recupero dello stesso” sono state soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 72 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.