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Legge regionale 28 luglio 2017, n. 37

Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 84/2016 e 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 31 luglio 2017

CAPO IV
Disposizione finale e entrata in vigore
Art. 22
Disposizione finale
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale modifica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 agosto 2016, n. 63/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio).
Art. 23
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le parole “e provvede al recupero dello stesso” sono state soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 72 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.