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Legge regionale 28 luglio 2017, n. 37

Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 84/2016 e 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 31 luglio 2017

CAPO II
Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84 (Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia “ATC”. Modifiche alla l.r. 3/1994 )
Art. 16
Disposizioni transitorie di prima applicazione. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 84/2016
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84 (Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia “ATC”. Modifiche alla l.r. 3/1994 ), sono inserite le parole: “
calcolati con riferimento alla data della designazione
”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 84/2016 sono aggiunti i seguenti:
2 bis. Ai fini della conclusione del procedimento di nomina dei Comitati di gestione degli ATC di cui all'
articolo 11 ter della l.r. 3/1994
, in corso alla data di entrata in vigore del presente comma, i competenti uffici del Consiglio regionale provvedono a trasmettere la documentazione relativa all'istruttoria svolta sulle designazioni ricevute ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 3, al Presidente della Giunta regionale, che provvede alla nomina nei successivi quindici giorni, salve ulteriori esigenze istruttorie.
2 ter. La seduta di insediamento dei comitati di gestione nominati in sede di prima applicazione si tiene entro e non oltre quindici giorni dal provvedimento di nomina, nella data e con le modalità indicate nel provvedimento stesso ed è finalizzata alla nomina del Presidente dell'ATC.
”.

Note del Redattore:

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Le parole “e provvede al recupero dello stesso” sono state soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 72 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.