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Legge regionale 25 luglio 2017, n. 36

Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 31 luglio 2017

CAPO III
Norme transitorie e finali
Art. 28
Disposizione transitoria relativa alla Commissione terapeutica regionale. Inserimento dell'articolo 142 octies nella l.r. 40/2005 .
1. Dopo l'articolo 142 septies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 142 octies Disposizione transitoria relativa alla Commissione terapeutica regionale
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo si procede ad adeguare la durata, la composizione e le funzioni della Commissione terapeutica regionale già costituita alla data di entrata in vigore del presente articolo
2. I sedici membri di cui all'articolo 81, comma 2, lettera c), nominati prima dell'entrata in vigore del presente articolo, sono confermati.
”.
Art. 29
Nomina degli organismi regionali. Sostituzione dell'articolo 143 bis della l.r. 40/2005
1. L'articolo 143 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 143 bis Nomina degli organismi regionali
1. Non si applicano agli organismi di cui all’articolo 13, comma 4, agli articoli 43, 51, 81, 95, e agli organismi di cui al titolo IV, capo III bis, le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
”.
Art. 30
Norma finanziaria
1. Gli oneri di cui all'articolo 51, commi 6 quater e 6 sexies, della l.r. 40/2005 , come modificato dall'articolo 13 della presente legge, sono stimati in euro 1.250,00 per l'anno 2017 ed euro 5.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con la Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.