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Legge regionale 19 luglio 2017, n. 35

Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 59/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 28 luglio 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;


Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);


Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”);


Considerato quanto segue:


1. La possibilità di trasportare gli animali d’affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale dipende attualmente dai regolamenti che le varie aziende di trasporto applicano autonomamente nelle diverse città, anche se le linee guida seguite nell’elaborazione di tali atti sono le stesse, pur con qualche differenza marginale;


2. Tali regolamenti prevedono, in genere, che a bordo delle vetture non siano ammessi animali ad eccezione del trasporto gratuito di cani-guida per non vedenti, di cani di piccola taglia, purché tenuti in braccio e muniti di museruola a fitte maglie e di altri animali di piccola taglia, purché racchiusi in ceste, gabbie o altri contenitori di dimensioni ridotte che impediscano il contatto fisico con l’esterno;


3. La l.r. 59/2009 non disciplina l’accesso degli animali sui mezzi di trasporto, prevedendo solo che i cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale;


4. Si rende pertanto necessario adeguare la normativa regionale, prevedendo esplicitamente che è consentito il libero accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale;


5. L’intervento normativo eviterà, inoltre, il ripetersi di controversi episodi riguardanti il divieto di salire sui mezzi di trasporto pubblico locale a persone accompagnate dai loro animali domestici;


Approva la presente legge


Art. 1
Inserimento del capo III bis nella l.r. 59/2009
1. Dopo il capo III della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”), è inserito il seguente: “
Capo III bis - Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale
”.
Art. 2
Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale. Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 59/2009
1. Dopo l’articolo 18 nel capo III bis della l.r. 59/2009 è inserito il seguente:
Art. 18 bis - Accesso degli animali d’affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale
1. È consentito il libero accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale).
2. È consentito l’accesso di un solo cane per detentore. I detentori di cani sono obbligati ad usare il guinzaglio e la museruola, ad eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. È comunque consentito l'utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola. Gli altri animali d’affezione sono custoditi in appositi trasportini.
3. Il detentore che conduce l’animale sui mezzi di trasporto pubblico locale, assicura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. L'animale può essere allontanato, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento, qualora arrechi disturbo ai viaggiatori o in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 2.
”.
Art. 3
Norma di prima applicazione. Inserimento dell’articolo 18 ter nella l.r.59/2009
1. Dopo l’articolo 18 bis della l.r. 59/2009 è inserito il seguente:
Art. 18 ter - Norma di prima applicazione
1. Le disposizioni dell’articolo 18 bis entrano in vigore il 31 marzo 2018. Entro tale data i soggetti gestori adeguano le carte dei servizi alle disposizioni contenute nel medesimo articolo.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.