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Legge regionale 14 luglio 2017, n. 34

Disposizioni in materia di affittacamere. Modifiche alla l.r. 86/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 luglio 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) e o), dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);


Considerato che:


1. È necessario procrastinare il termine di cui all’articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 86/2016 , che prevede un termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge, quindi il 12 luglio 2017, entro il quale gli affittacamere che somministrano agli alloggiati alimenti e bevande devono cessare l’attività di somministrazione (con esclusione della prima colazione nel caso in cui gli stessi abbiano assunto la denominazione di bed and breakfast). La necessità della proroga scaturisce, alla luce delle verifiche di impatto della disposizione acquisite dall’entrata in vigore della l.r. 86/2016 , dall’esigenza di avere maggior tempo a disposizione per poter rivalutare la norma in questione;


2. In considerazione della prossimità temporale della scadenza del termine da procrastinare, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
1. Ai commi 5 e 6 dell’articolo 55 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), la parola: “
sei
” è sostituita dalla parola “
dodici
”.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.