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Legge regionale 14 luglio 2017, n. 33

Contributi per l’anno 2017 per le città murate della Toscana. Modifiche alla l.r. 46/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 luglio 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;


Vista la legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana);


Considerato quanto segue:


1. Il recupero dell’accessibilità e della fruibilità pubblica delle fortificazioni storiche, delle mura e degli edifici connessi, quale intervento di valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed identitario della regione, ha consentito di restituire ad usi pubblici immobili di particolare pregio e significato;


2. È opportuno anche per l’anno 2017 promuovere e valorizzare la cultura e la memoria storica delle comunità locali, l’appartenenza identitaria per i cittadini residenti ed una maggiore capacità di richiamo in borghi, città e castelli per turisti;


3. È opportuno rinnovare anche per l’anno 2017 la concessione di contributi previsti dalla l.r. 46/2016 ;


4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, ed in considerazione dei tempi tecnici necessari all’espletamento delle procedure entro il 31 dicembre 2017, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge:


Art. 1
Contributi per l’anno 2017. Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 46/2016
1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana) è inserito il seguente:
6 bis - Contributi per l’anno 2017
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi una tantum di cui all’articolo 2 anche per l’anno 2017.
2. Ai fini del rispetto delle procedure di cui agli articoli 2 , 3 e 6, per l’anno 2017:
a) il termine di cui al comma 4 dell’articolo 2 è il 30 settembre 2017;
b) il termine di cui alla lettera c del comma 2 dell’articolo 3 è il 31 dicembre 2019;
c) il termine di cui al comma 1 dell’articolo 6 è il 31 dicembre 2017;
d) il termine di cui al comma 2 dell’articolo 6 è il 31 gennaio 2020.
3. Non possono presentare domanda i comuni che hanno ottenuto l’intero ammontare del finanziamento oggetto di domanda tramite i contributi una tantum di cui all’articolo 2 della
presente
legge per l’anno 2016
”.
Art. 2
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 46/2016
1. Dopo il comma 2, dell’articolo 9, della l.r. 46/2016 , è aggiunto il seguente:
2 bis. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’articolo 6 bis, si fa fronte per l’esercizio 2017, con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017- 2019 del Consiglio regionale, di cui alla Missione di spesa 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese di investimento” per l’importo massimo di euro 900.000
”.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.