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Legge regionale 14 luglio 2017, n. 33

Contributi per l’anno 2017 per le città murate della Toscana. Modifiche alla l.r. 46/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 14 luglio 2017

Art. 1
Contributi per l’anno 2017. Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 46/2016
1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana) è inserito il seguente:
6 bis - Contributi per l’anno 2017
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi una tantum di cui all’articolo 2 anche per l’anno 2017.
2. Ai fini del rispetto delle procedure di cui agli articoli 2 , 3 e 6, per l’anno 2017:
a) il termine di cui al comma 4 dell’articolo 2 è il 30 settembre 2017;
b) il termine di cui alla lettera c del comma 2 dell’articolo 3 è il 31 dicembre 2019;
c) il termine di cui al comma 1 dell’articolo 6 è il 31 dicembre 2017;
d) il termine di cui al comma 2 dell’articolo 6 è il 31 gennaio 2020.
3. Non possono presentare domanda i comuni che hanno ottenuto l’intero ammontare del finanziamento oggetto di domanda tramite i contributi una tantum di cui all’articolo 2 della
presente
legge per l’anno 2016
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.