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Legge regionale 4 luglio 2017, n. 31

Disposizioni finanziarie in materia di tartufi. Modifiche alla l.r. 50/1995 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 12 luglio 2017

Art. 1
Disposizioni finanziarie. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 50/1995
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni), le parole: “
per il raggiungimento delle finalità della presente legge ed in particolare per incentivare interventi di tutela e di ripristino ambientale.
” sono sostituite dalle seguenti: “per incentivare interventi di tutela, valorizzazione e ripristino ambientale.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:
2. La Giunta regionale assegna annualmente le somme riscosse ai sensi dell’articolo 23, in misura non inferiore al 90 per cento, a favore dei comuni e dei soggetti associativi di cui all’articolo 8, anche in collaborazione tra loro.
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:
3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata in modo che le risorse assegnate per ambito provinciale siano proporzionali al numero dei titolari di tesserini di idoneità inseriti, al 31 dicembre dell’anno precedente all’emanazione dell’avviso pubblico, nell’elenco di cui all'articolo 11, comma 5, presenti per ambito provinciale.
”.
4. Il comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:
4. L’individuazione dei soggetti destinatari dei fondi e la ripartizione delle somme tra gli stessi sono effettuate dalla Giunta regionale sulla base di progetti presentati a seguito di apposito avviso pubblico.
”.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 50/1995 è inserito il seguente:
4 bis. Nell’assegnazione delle risorse ai progetti la Giunta regionale opera tenendo conto dell’entità, della rilevanza e della storicità delle iniziative per la tutela, la promozione, la valorizzazione economica del tartufo, la valorizzazione economica dei territori tartufigeni ed il ripristino ambientale delle aree tartufigene.
”.
6. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 25 della l.r. 50/1995 è inserito il seguente:
4 ter. Nei casi in cui non siano presentati progetti per uno o più ambiti provinciali interessati alla ripartizione delle risorse, le stesse sono riassegnate ai progetti relativi agli altri ambiti provinciali con le modalità di cui al comma 3.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.