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Legge regionale 4 luglio 2017, n. 31

Disposizioni finanziarie in materia di tartufi. Modifiche alla l.r. 50/1995 .

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 12 luglio 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);


Considerato quanto segue:


1. Con legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012), sono state apportate una serie di modifiche alla l.r. 50/1995 ;


2. L’articolo 25 (Disposizioni finanziarie) della l.r. 50/1995 è stato oggetto di modifica, con la sostituzione dei commi 2, 3 e 4, che hanno limitato la ripartizione dei proventi del pagamento degli importi relativi all’abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi ai soli comuni, limitatamente a quelli ricompresi nelle cinque zone geografiche di provenienza indicate dall’articolo 15 della stessa l.r. 50/1995 , per la realizzazione di interventi volti alla tutela e al ripristino ambientale;


3. Alla luce delle prime valutazioni sull’impatto della norma così come modificata, si ritiene necessario rivederne la formulazione al fine di: inserire anche la valorizzazione tra gli interventi finanziabili; recuperare la possibilità dell’erogazione dei contributi direttamente anche alle associazioni dei raccoglitori di cui all’articolo 8 della l.r. 50/1995 ; estendere a tutto il territorio regionale, anziché ai soli territori inseriti nelle aree geografiche di cui all’articolo 15 della stessa l.r. 50/1995 , l’ambito di realizzazione dei progetti sostenuti dai proventi del tesserino di abilitazione; prevedere l’accesso alle risorse medesime attraverso un avviso pubblico; perfezionare le modalità di ripartizione delle risorse sui territori e fra i progetti presentati;


4. Si prevede infine che, almeno il 90 per cento delle risorse introitate dal pagamento del tesserino di abilitazione alla ricerca e alla raccolta, debba essere destinato al sostegno dei predetti interventi;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.