Menù di navigazione

Legge regionale 20 giugno 2017, n. 28

Disposizioni in materia di gare e manifestazioni di fuori strada. Modifiche alla l.r. 48/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 28 giugno 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m) e i bis), dello Statuto;


Vista la legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore);


Considerato quanto segue:


1. La l.r. 48/1994 , in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore, contiene specifiche disposizioni per lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni di settore che è opportuno aggiornare, anche alla luce del rilevante periodo intercorso dalla sua approvazione;


2. In particolare, anche con l’obiettivo di incentivare il turismo sportivo per un settore, quello degli eventi motoristici, che assume particolare rilevanza nel contesto toscano, è opportuno prevedere che per alcuni casi specifici, già previsti dalla legge regionale, previa autorizzazione del comune interessato e previa assunzione degli obblighi e delle dovute garanzie da parte degli organizzatori, vi possa essere un ampliamento delle aree in cui è consentito svolgere tali manifestazioni;


Approva la presente legge

Art. 1
Gare e manifestazioni di fuori strada. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 48/1994
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), è sostituito dal seguente:
2. In via eccezionale, il comune può autorizzare lo svolgimento di manifestazioni e gare ogni anno, ciascuna di durata non superiore ai tre giorni, sui percorsi diversi da quelli indicati negli articoli 6 e 7, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 48/1994 è sostituito dal seguente:
3. L’autorizzazione è concessa previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e, per le aree protette, del soggetto gestore, nonché previa assunzione degli obblighi di ripristino e prestazione delle garanzie previste dall’articolo 7, comma 4, da parte del richiedente.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.