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Legge regionale 20 giugno 2017, n. 28

Disposizioni in materia di gare e manifestazioni di fuori strada. Modifiche alla l.r. 48/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 28 giugno 2017

Art. 1
Gare e manifestazioni di fuori strada. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 48/1994
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), è sostituito dal seguente:
2. In via eccezionale, il comune può autorizzare lo svolgimento di manifestazioni e gare ogni anno, ciascuna di durata non superiore ai tre giorni, sui percorsi diversi da quelli indicati negli articoli 6 e 7, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 48/1994 è sostituito dal seguente:
3. L’autorizzazione è concessa previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e, per le aree protette, del soggetto gestore, nonché previa assunzione degli obblighi di ripristino e prestazione delle garanzie previste dall’articolo 7, comma 4, da parte del richiedente.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.