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Legge regionale 20 giugno 2017, n. 27

Disposizioni in materia di formazione. Modifiche alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 28 giugno 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Considerato quanto segue:


1. Al fine di esplicitare il corretto riparto delle competenze legislative costituzionalmente attribuite in materia di istruzione e formazione professionale, occorre modificare il comma 4 bis dell’articolo 13 bis della l.r. 32/2002 , introdotto con la legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Disposizioni in materia di istruzione, formazione e di concertazione con le parti sociali. Modifiche alla l.r. 32/2002 ), per quanto concerne in particolare la realizzazione di opportunità formative per gli studenti iscritti agli istituti tecnici o professionali, allo scopo di ampliare le prospettive occupazionali mediante la sottoscrizione di intese con gli organi statali competenti;


Approva la presente legge


Art. 1
- Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 32/2002
1. Il comma 4 bis dell’articolo 13 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituito dal seguente:
4 bis. Nel rispetto delle competenze dello Stato in materia di norme generali sull’istruzione e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la Regione, allo scopo di ampliare le prospettive di occupabilità degli studenti iscritti agli istituti tecnici o professionali, promuove la sottoscrizione di intese con gli organi statali competenti per realizzare, in favore dei medesimi studenti, opportunità formative finalizzate all’acquisizione di competenze professionali, che possono essere valorizzate in percorsi post diploma e/o nella fase di transizione verso il mondo del lavoro.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.