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Legge regionale 20 giugno 2017, n. 27

Disposizioni in materia di formazione. Modifiche alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 28 giugno 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Considerato quanto segue:


1. Al fine di esplicitare il corretto riparto delle competenze legislative costituzionalmente attribuite in materia di istruzione e formazione professionale, occorre modificare il comma 4 bis dell’articolo 13 bis della l.r. 32/2002 , introdotto con la legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Disposizioni in materia di istruzione, formazione e di concertazione con le parti sociali. Modifiche alla l.r. 32/2002 ), per quanto concerne in particolare la realizzazione di opportunità formative per gli studenti iscritti agli istituti tecnici o professionali, allo scopo di ampliare le prospettive occupazionali mediante la sottoscrizione di intese con gli organi statali competenti;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.