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Legge regionale 20 giugno 2017, n. 27

Disposizioni in materia di formazione. Modifiche alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 28 giugno 2017

Art. 1
- Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 32/2002
1. Il comma 4 bis dell’articolo 13 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituito dal seguente:
4 bis. Nel rispetto delle competenze dello Stato in materia di norme generali sull’istruzione e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la Regione, allo scopo di ampliare le prospettive di occupabilità degli studenti iscritti agli istituti tecnici o professionali, promuove la sottoscrizione di intese con gli organi statali competenti per realizzare, in favore dei medesimi studenti, opportunità formative finalizzate all’acquisizione di competenze professionali, che possono essere valorizzate in percorsi post diploma e/o nella fase di transizione verso il mondo del lavoro.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.