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Legge regionale 5 giugno 2017, n. 26

Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 14 giugno 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);


Vista la Sito esternolegge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla camera dei deputati e al senato della repubblica);


Visto il Sito esternodecreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 dicembre 2012, n. 213 ;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);


Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);


Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 55 (Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al Sito esternodecreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 );


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il capo I:


1. La Regione Toscana con la disciplina contenuta nel titolo II, capo I, della l.r. 40/2009 , ha dato attuazione all'articolo 54 dello Statuto, riconoscendo il diritto di accesso ai documenti amministrativi senza obbligo di motivazione;


2. Il Sito esternod.lgs. 33/2013 aveva affermato il diritto di accesso civico, consistente nel diritto a ottenere la pubblicazione di atti di cui l'ordinamento prevede la pubblicità ma che l'amministrazione ha omesso di pubblicare;


3. Con l'entrata in vigore del Sito esternodecreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Sito esternolegge 6 novembre 2012, n. 190 e Sito esternodel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , ai sensi dell'Sito esternoarticolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), è modificata la disciplina dell'accesso civico contenuta nel Sito esternod.lgs. 33/2016 ; esso non ha più come presupposto l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione, ma è agibile da chiunque senza motivazione anche sui dati e sui documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;


4.Tale disciplina riproduce la ratio di quella regionale sul diritto di accesso contenuta nella l.r. 40/2009 ;


5. Poiché la nuova disciplina dell'accesso civico è direttamente applicabile alla Regione e si pone in linea con la previsione statutaria, viene meno la necessità di una disciplina regionale dell'accesso differenziata da quella statale;


6. Al fine di razionalizzare la disciplina dell'accesso, sono abrogate le disposizioni in materia contenute nella l.r. 40/2009 , in quanto sono direttamente applicabili le norme statali sull'accesso civico e quelle sull'accesso ai documenti contenute nella Sito esternol. 241/1990 . È inoltre prevista l'adozione di disposizioni di carattere organizzativo che consentano la piena operatività sul territorio regionale della normativa statale richiamata;


Per quanto concerne il capo II:


7. La legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983 , abrogazione parziale della l.r. 68/1983 , modifiche alla l.r. 38/2000 , alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008 ), ha istituito l'anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori, al fine di aumentare la trasparenza delle attività istituzionali di tali organi, nonché della loro situazione patrimoniale e associativa quale presupposto per il buon funzionamento delle istituzioni. Per tali contenuti la l.r. 61/2012 è risultata particolarmente innovativa anche rispetto al panorama della normativa nazionale vigente al momento della sua approvazione;


8. La normativa statale in materia di trasparenza dei dati delle pubbliche amministrazioni ha subito nel corso degli ultimi anni ulteriori e significativi sviluppi con il Sito esternod.lgs. 33/2013 , modificato dal Sito esternod.lgs. 97/2016 , che ha introdotto nuovi obblighi di trasparenza e nuove modalità di pubblicazione dei dati, che si sono sovrapposte a quelle previste a livello regionale;


9. A fronte del nuovo quadro normativo statale si rende necessario razionalizzare la disciplina della materia, in primo luogo prevedendo disposizioni di recepimento di norme statali di principio, e quindi non direttamente applicabili, in materia di trasparenza e, in secondo luogo, introducendo ulteriori obblighi al fine di aumentare il livello di trasparenza delle istituzioni;


10. Le finalità di razionalizzazione già illustrate sono perseguite, altresì, prevedendo di pubblicare tutte le informazioni, sia in ottemperanza alla normativa statale, sia a quella regionale, relative a consiglieri, Presidente della Giunta regionale e assessori, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale;


11. La nuova configurazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità rende necessaria l'abrogazione della l.r. 61/2012 ;


Per quanto concerne il capo III:


12. A seguito del consolidarsi di alcuni orientamenti interpretativi dell'Autorità nazionale anticorruzione relativi al Sito esternodecreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, Sito esternodella legge 6 novembre 2012, n. 190 ), si rende necessario modificare le disposizioni della l.r. 55/2014 , attuativa del richiamato decreto legislativo, con esso contrastanti;


Approva la presente legge:



Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 2 .

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Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.