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Legge regionale 5 giugno 2017, n. 26

Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 14 giugno 2017

Art. 13
Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica
1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a presentare ai competenti uffici della Giunta regionale e del Consiglio regionale la dichiarazione sugli investimenti (15)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 6.

ai fini della pubblicazione.
1 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 viene pubblicata con la massima tempestività e rimane pubblicata per i tre anni successivi alla cessazione dalla carica. (16)

Comma inserito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 6.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di rielezione consecutiva del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale e nel caso di assessore consecutivamente rinominato nella stessa carica dopo la cessazione di un precedente mandato.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 2 .

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Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.