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Legge regionale 5 giugno 2017, n. 26

Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 14 giugno 2017

Art. 11
Pubblicità dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori
1. La Giunta regionale pubblica nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito internet:
a) la dichiarazione sugli investimenti per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore; (7)

Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4.

b) la sintesi del rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la propaganda elettorale di cui all’articolo 7, comma 6, della l. 515/1993, per il Presidente della Giunta regionale e per l'assessore nel caso in cui l'assessore sia stato scelto fra i consiglieri regionali; (8)

Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4.

c) i dati relativi alle presenze alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore;
d) i dati di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore;
e) la dichiarazione illustrativa di cui all’articolo 9, comma 2. (9)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4.

2. I dati di cui al comma 1, lettera b), sono trasmessi ai sensi dell'Sito esternoarticolo 5, comma 5, della l. 43/1995 , quelli di cui alla lettera d) sono trasmessi tempestivamente dai competenti uffici del Consiglio regionale a quelli della Giunta regionale.
3. I dati di cui al comma 1, lettera a), sono pubblicati entro tre mesi dall'elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore; quelli di cui alla lettera b) entro quattro mesi dall'elezione; quelli di cui alla lettera c) con la massima tempestività; quelli di cui alla lettera d) al momento dell'erogazione all'avente diritto e quelli di cui alla lettera e) entro tre mesi dalla elezione o nomina. (10)

Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4.

3 bis. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto la dichiarazione sugli investimenti che rimane pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1. (11)

Comma aggiunto con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 2 .

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Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.