Legge regionale 5 giugno 2017, n. 26
Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 14 giugno 2017
Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 40/2009
1. La partizione del preambolo relativa al titolo II, capo I, sezione I (Accesso ai documenti amministrativi) della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) è sostituita dalla seguente:
“
Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione I (Accesso a dati e documenti amministrativi).
1. La disciplina statale dell'accesso civico contenuta nel

(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); è stata modificata dal

(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della

e

, ai sensi dell'

, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), che ha riconosciuto il diritto di accedere a dati e documenti in possesso dell'amministrazione;
2. Tale disciplina statale presenta una ratio analoga a quella dell'articolo 54 dello Statuto regionale di cui può costituire attuazione;
3. Al fine di garantire in Toscana l'esercizio del diritto di accesso civico come richiesto dall'

e, al tempo stesso, di dare attuazione all'articolo 54 dello Statuto, si prevede la diretta applicazione della normativa statale sull'accesso civico;
4. Per la disciplina degli aspetti organizzativi del diritto di accesso civico di cui al

e del diritto di accesso di cui alla

è prevista l'adozione di atti di natura amministrativa.
”.Note del Redattore: