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Legge regionale 30 maggio 2017, n. 25

Disposizioni in materia di conferenza di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009 , 40/2009 e 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 7 giugno 2017





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);


Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il capo I:

1. Con l'entrata in vigore del Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ), il legislatore statale ha riformato l'istituto della conferenza di servizi riscrivendo le norme della Sito esternol. 241/1990 nel segno di una maggiore semplificazione;


2. In particolare, la nuova disciplina ridefinisce i casi di ricorso obbligatorio alla conferenza di servizi, ne prevede lo svolgimento ordinario in modalità telematica, mediante scambio di documenti, riservando le riunioni in presenza alle decisioni più complesse e, semplifica le modalità decisorie anche riducendo i tempi procedurali;


3. Nell'ambito delle disposizioni che semplificano il procedimento e accelerano la fase decisoria della conferenza, la nuova disciplina statale prevede che ciascun ente o amministrazione convocato in conferenza sia rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione dell'amministrazione su tutte le decisioni della conferenza stessa;


4. A fronte della nuova normativa statale che afferisce, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 29 della l. 241/1990 , ai livelli essenziali delle prestazioni, la disciplina della conferenza di servizi contenuta nella l.r. 40/2009 , necessita di una rivisitazione;


5. Ai fini di cui al punto 4, la presente legge introduce nella l.r. 40/2009 la disciplina delle modalità di individuazione del rappresentante unico regionale e delle modalità di formazione della posizione unica regionale, abroga disposizioni della l.r. 40/2009 non più conformi al nuovo quadro normativo e rinvia, per quanto non espressamente disciplinato, alle disposizioni della Sito esternol. 241/1990 ;

Per quanto concerne il capo III:


6. L'Sito esternoarticolo 14, comma 4, della l. 241/1990 , come novellato dal Sito esternod. lgs. 127/2016 , prevede il rilascio coordinato di tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione di un progetto nell'ambito della relativa conferenza di valutazione impatto ambientale (VIA);


7. Al fine di dare attuazione a livello regionale alla nuova disciplina della conferenza di VIA, la sede del raccordo tecnico istruttorio della procedura di VIA con gli altri procedimenti di competenza regionale, è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione (NURV), già previsto nella l.r. 10/2010 che viene conseguentemente modificata;


8. Sono altresì modificate alcune disposizioni della l.r. 10/2010 non più conformi alla nuova disciplina statale della conferenza di VIA;


Approva la presente legge:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.