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Legge regionale 30 maggio 2017, n. 25

Disposizioni in materia di conferenza di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009 , 40/2009 e 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 7 giugno 2017

Art. 17
Raccordo tra VIA e AIA. Modifiche all'articolo 73 bis della l.r. 10/2010
1. Il comma 4 dell'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
4. L'istruttoria interdisciplinare è condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale e tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute da parte del pubblico.
”.
2. Il comma 6 dell'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
6. Se l’autorità competente in materia di VIA non coincide con quella competente al rilascio dell’AIA, il coordinamento tra le due procedure è assicurato mediante la partecipazione del soggetto competente per il rilascio dell’AIA al procedimento di VIA. A tal fine l'autorità competente in materia di VIA:
a) nel caso in cui la procedura di AIA non sia stata avviata dal proponente, svolge l'istruttoria interdisciplinare consultando anche l'autorità competente per l'AIA, la quale si esprime in merito ai profili ambientali propri della valutazione di impatto ambientale; sono fatte salve ulteriori specifiche valutazioni che possono emergere nel successivo procedimento per il rilascio dell'AIA;
b) in caso di avvio contestuale di entrambe le procedure da parte del proponente, l'AIA è acquisita
nell'ambito della conferenza di VIA, secondo quanto previsto all'articolo 52, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.