Art. 16
Disposizioni attuative delle procedure. Modifiche all'articolo 65 della l.r. 10/2010
1. Il comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“
1. La Giunta regionale approva un regolamento per disciplinare le modalità di attuazione delle procedure di cui al presente titolo e, in particolare:
a) definisce le modalità operative di coordinamento delle procedure di VIA e AIA ai sensi dell'articolo 73 bis ;
b) individua forme di raccordo tra la procedura di VIA e le ulteriori procedure autorizzative, concessorie, o per l’approvazione dei progetti di competenza regionale, ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 14 , comma 4, della l. 241/1990 .
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.