Art. 14
Nucleo regionale di valutazione - VIA. Modifiche all'articolo 47 bis della l.r. 10/2010
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 bis della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“
1 bis. Il nucleo può essere integrato con le strutture regionali competenti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta pareri o altri atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto, per assicurare il necessario raccordo tecnico istruttorio della procedura di VIA con altri procedimenti di competenza regionale.
”.2. Il comma 3 dell'articolo 47 bis della l.r. 10/2010 è abrogato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.