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Legge regionale 26 maggio 2017, n. 24

Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, dell' 1 giugno 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’Sito esternoarticolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 14 settembre 2011, n. 148 , come modificato dall’Sito esternoarticolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità per il 2012);


Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);


Considerato quanto segue:


1. Al fine di dettare disposizioni relative alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la costituzione dell’elenco regionale dei revisori dei conti sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


2. Al fine di disciplinare la possibilità di nuova nomina di coloro che, nel mandato precedente del collegio dei revisori dei conti, hanno ricoperto l’incarico per un periodo di tempo superiore alla durata naturale dell’incarico;


3. Al fine di prevedere che al procedimento di nomina si applichino le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), relative alle limitazioni per l’esercizio degli incarichi;


4. Alla luce della prassi applicativa, e allo scopo di accelerare i tempi di approvazione degli atti sottoposti al parere dei revisori dei conti della Regione, è necessario disporre l’invio contestuale delle proposte di legge ai revisori stessi e al Consiglio regionale;


5. È necessario applicare la disposizione di cui all’articolo 1 a partire dall'approvazione del rendiconto per l'anno 2016;


6. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge risulta necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
- Pareri obbligatori. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 40/2012
1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana), è abrogato.
2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 40/2012 è sostituito dal seguente:
4. Nel preambolo delle leggi di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio e di rendiconto sono indicati l’avvenuto adeguamento al parere del collegio oppure la motivazione del
mancato adeguamento, in tutto o in parte, allo stesso parere.
”.
3. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 40/2012 è sostituito dal seguente:
5. I pareri del collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle proposte di legge di cui al comma 1 e contestualmente trasmessi alla Giunta regionale e al Consiglio regionale. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
”.
Art. 2
- Elenco regionale dei revisori dei conti. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 40/2012
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 40/2012 è aggiunto il seguente:
2 bis. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato del collegio, un avviso pubblico per la costituzione dell’elenco nel quale sono specificati i criteri per l’iscrizione e la tenuta dell’elenco stesso, nonché per l’estrazione a sorte.
Art. 3
- Durata della carica. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 40/2012
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 40/2012 è inserito il seguente:
1 bis. Non sono considerati rinominabili, ai fini del comma 1, coloro che hanno ricoperto l’incarico nel precedente mandato per un periodo di tempo superiore alla metà della durata naturale dell’incarico.
Art. 4
- Norme di rinvio e transitorie. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 40/2012
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 40/2012 è sostituito dal seguente:
1. Al procedimento di nomina si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008 , relative alle limitazioni per l’esercizio degli incarichi.
Art. 5
- Norma di prima applicazione
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano a partire dall'approvazione del rendiconto per l'anno 2016.
Art. 6
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.