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PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, quarto comma, e l’Sito esternoarticolo 133, della Costituzione ;


Visto l'articolo 74 dello Statuto;


Considerato quanto segue:


1. Con legge regionale statutaria 15 luglio 2015, n. 57 (Modifiche all’articolo 74 dello Statuto. Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti) si è proceduto a modificare l’articolo 74 dello Statuto disponendo che l’iniziativa popolare delle leggi di fusione di comuni possa essere esercitata da un numero di elettori corrispondente ad una percentuale del totale degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune interessato;


2. Tale previsione, che fissa la citata percentuale pari ad almeno il 10 per cento degli elettori di ciascun comune e, comunque, ad almeno il 15 per cento complessivo di tutti i comuni, ancorché rispondente all’esigenza di consentire l’esercizio di tali iniziative legislative in comunità locali di limitate dimensioni, non presenta una relazione diretta con il diverso peso demografico dei comuni interessati e può permettere, nei piccoli comuni, la presentazione di proposte di legge di fusione di iniziativa popolare anche con un numero di sottoscrizioni particolarmente esiguo in termini assoluti;


3. E’ opportuno, pertanto, anche in seguito all’impegno ad effettuare una valutazione in merito assunto dal Consiglio regionale con l’approvazione della risoluzione 6 aprile 2016, n. 39 (Orientamenti del Consiglio regionale in materia di fusione di comuni e di riforma del sistema delle autonomie locali), procedere ad una modifica della disposizione sopracitata, contenuta nel comma 1 bis dell’articolo 74 dello Statuto, al fine di introdurre, in termini percentuali, una relazione decrescente tra le firme richieste per l’esercizio dell’iniziativa popolare delle leggi di fusione ed il maggiore peso demografico di ciascun comune interessato;


Approva la presente legge


Art. 1
Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti. Modifiche all’articolo 74 dello Statuto
1. Il comma 1 bis dell’articolo 74 dello Statuto è sostituito dal seguente:
1 bis. Nel caso di proposte di legge riguardanti l’istituzione di nuovi comuni, di fusione di comuni, di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l’iniziativa popolare può essere esercitata:
a) da un numero di elettori che:
1) in ciascun comune interessato con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, sia pari ad almeno il 25 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune;
2) in ciascun comune interessato con popolazione compresa tra cinquemila e diecimila
abitanti, sia pari ad almeno il 20 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune, e sia comunque non inferiore a milleduecentocinquanta;
3) in ciascun comune interessato con popolazione superiore a diecimila abitanti, sia pari ad almeno il 15 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune, e sia comunque non inferiore a duemila;
b) dal consiglio o dai consigli comunali interessati.
”.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio regionale, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 123, secondo comma, della Costituzione , con prima deliberazione in data 25 ottobre 2016 e con seconda deliberazione in data 31 gennaio 2017, è promulgata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 , in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all'avviso pubblicato in data 15 febbraio 2017.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.