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Art. 1
Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti. Modifiche all’articolo 74 dello Statuto
1. Il comma 1 bis dell’articolo 74 dello Statuto è sostituito dal seguente:
1 bis. Nel caso di proposte di legge riguardanti l’istituzione di nuovi comuni, di fusione di comuni, di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l’iniziativa popolare può essere esercitata:
a) da un numero di elettori che:
1) in ciascun comune interessato con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, sia pari ad almeno il 25 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune;
2) in ciascun comune interessato con popolazione compresa tra cinquemila e diecimila
abitanti, sia pari ad almeno il 20 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune, e sia comunque non inferiore a milleduecentocinquanta;
3) in ciascun comune interessato con popolazione superiore a diecimila abitanti, sia pari ad almeno il 15 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune, e sia comunque non inferiore a duemila;
b) dal consiglio o dai consigli comunali interessati.
”.

Note del Redattore:

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La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio regionale, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 123, secondo comma, della Costituzione , con prima deliberazione in data 25 ottobre 2016 e con seconda deliberazione in data 31 gennaio 2017, è promulgata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 , in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all'avviso pubblicato in data 15 febbraio 2017.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.