Legge regionale 16 maggio 2017, n. 22
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 24 maggio 2017
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione ;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n.176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali);
Visto il decreto del Ministro della salute 10 febbraio 2015 (Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali);
Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);
Considerato quanto segue:
1. Al fine di garantire il corretto riparto delle competenze legislative costituzionalmente attribuite in materia di tutela della salute, per quanto concerne specificamente l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, occorre espungere il rinvio al d.lgs. 176/2011 e al d.m. salute del 10 febbraio 2015 dalla norma relativa al rilascio dell'autorizzazione regionale di una serie di attività di utilizzazione delle acque termali puntualmente elencate;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.