Legge regionale 16 maggio 2017, n. 22
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 24 maggio 2017
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Visto il

Visto il decreto del Ministro della salute 10 febbraio 2015 (Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali);
Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);
Considerato quanto segue:
1. Al fine di garantire il corretto riparto delle competenze legislative costituzionalmente attribuite in materia di tutela della salute, per quanto concerne specificamente l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, occorre espungere il rinvio al

Approva la presente legge