Menù di navigazione

Legge regionale 16 maggio 2017, n. 22

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 24 maggio 2017

Art. 1
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 47 octies della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è sostituita dalla seguente:
d) l'acqua minerale termale alla captazione ed erogata dai punti cura, utilizzata sia per cure interne, sia per cure esterne, deve essere conforme ai valori dei parametri valutati ed approvati nell'ambito del riconoscimento ministeriale dell'acqua termale, relativamente alla specificità terapeutica dell'acqua stessa;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.