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Legge regionale 4 maggio 2017, n. 21

Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 12 maggio 2017

CAPO I
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato)
Art. 1
Accreditamento istituzionale. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 82/2009
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), è inserito il seguente:
3 bis. L'accreditamento costituisce condizione preliminare e necessaria per la stipula di accordi contrattuali con i soggetti pubblici e privati del sistema sociale integrato compatibilmente con le risorse disponibili.
”.
Art. 2
1. L’articolo 3 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Requisiti per l'accreditamento ed indicatori
1. I requisiti per l’accreditamento attengono all'intero processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi e riguardano, in particolare:
a) per le strutture:
1) gestione del servizio in relazione al sistema organizzativo;
2) aspetti tecnico-professionali e formativi, quali espressione delle conoscenze, competenze e abilità tecniche e relazionali degli operatori;
3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.
b) per i servizi di assistenza domiciliare:
1) elementi organizzativi, di professionalità ed esperienza, atti a rispondere ai bisogni di cura della persona nell'ambiente domestico ed a valorizzare le competenze degli operatori;
2) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori, ad esclusione degli operatori individuali.
c) per gli altri servizi alla persona:
1) elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacità di risposta nei tempi e nelle modalità di erogazione dei servizi;
2) elementi di competenza professionale e di esperienza socio assistenziale tali da garantire l'appropriatezza e l'adeguatezza necessarie ad assicurare la gestione di situazioni complesse sia a livello relazionale che per la contestualità di esigenze eterogenee fra loro;
3) modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.
2. Al fine di garantire la sicurezza e la regolarità del lavoro, i requisiti di cui al comma 1 sono individuati in coerenza con l'
articolo 26 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38
(Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
3. I requisiti di cui al comma 1 tengono conto, tra l'altro, della capacità di piena promozione dei diritti di cittadinanza delle persone e dell'apporto fornito alle comunità di riferimento in termini di solidarietà, coesione e qualità della vita.
4. I requisiti generali per l’accreditamento, distinti per tipologia di servizio, sono definiti con il regolamento di cui all’articolo 11.
5. I requisiti specifici, distinti per tipologia di servizio, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
6. La deliberazione di cui al comma 5 individua anche gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, ai sensi degli articoli 5 e 8.
7. La Giunta regionale relaziona annualmente alla commissione consiliare competente sull’applicazione dei requisiti specifici e degli indicatori definiti con la deliberazione di cui al comma 5.
”.
Art. 3
1. Dopo l’articolo 3 bis della l.r.82/2009 è inserito il seguente:
Art. 3 ter - Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato
1. Per lo svolgimento dell’attività di controllo di cui all'articolo 6, la Giunta regionale si avvale del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato, al quale è preposto un coordinatore; il Gruppo tecnico opera presso il competente settore regionale.
2. Il direttore della direzione competente per materia costituisce il Gruppo tecnico con proprio decreto.
3. Il Gruppo tecnico è costituito da esperti in materia di qualità e di valutazione delle prestazioni del sistema sociale integrato.
4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 il regolamento di cui all’articolo 11 definisce il numero dei componenti del Gruppo tecnico, le modalità di scelta e le cause di incompatibilità dei medesimi, nonché le modalità di costituzione e funzionamento del gruppo stesso.
5. Al coordinatore del Gruppo tecnico compete un'indennità di carica ed il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali.
6. Agli altri componenti del Gruppo tecnico compete esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione dell'indennità di carica e dei rimborsi spese di cui ai commi 5 e 6, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione.
”.
Art. 4
Accreditamento delle strutture. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 82/2009
1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 82/2009 le parole: “
Il comune nel cui territorio è ubicata la struttura
” sono sostituite dalle seguenti : “
La Giunta regionale
”.
b) possesso dei requisiti contenuti nel regolamento di cui all’articolo 11 e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5.
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente:
2 bis. La Giunta regionale comunica l’avvenuto rilascio dell’accreditamento al comune competente per territorio.
”.
4. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:
3. La Giunta regionale istituisce l'elenco delle strutture accreditate, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento.
”.
Art. 5
Verifica dell’attività svolta dalle strutture e dei risultati raggiunti. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 82/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 82/2009 le parole “
definiti nel regolamento di cui all'articolo 11
” sono sostituite dalle seguenti: “
previsti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5
”;
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 82/2009 le parole “
al comune competente per il controllo di cui all'articolo 6, comma 3
” sono sostituite dalle seguenti “
alla Giunta regionale per il controllo di cui all'articolo 6, comma 1.
”.
Art. 6
1. L'articolo 6 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Attività di controllo
1. La Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione che opera attraverso sopralluoghi, controlla:
a) entro un anno dall'accreditamento, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 da parte delle strutture accreditate;
b) ogni due anni, il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture, individuate con metodo a campione secondo i criteri definiti nel regolamento di cui
all'articolo 11.
2. In caso di esito negativo del controllo, la Giunta regionale ne dà comunicazione alla struttura e stabilisce un termine per l'adeguamento, non inferiore a trenta giorni.
3. In caso di mancato adeguamento al termine assegnato ai sensi del comma 2, la Giunta
regionale invia formale sollecito. Qualora non sia data alcuna risposta nei termini stabiliti dal sollecito, la Giunta regionale procede alla revoca dell'accreditamento, che non può essere nuovamente concesso prima di sei mesi dalla revoca e ne dà comunicazione al comune competente per territorio.
4. L'accreditamento decade automaticamente in tutti i casi in cui venga meno il provvedimento di autorizzazione.
”.
Art. 7
Accreditamento dei servizi. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 82/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 82/2009 dopo le parole: “
richiesti dal regolamento di cui all'articolo 11
” sono inserite le seguenti: “
e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 82/2009 dopo le parole: “
previsti dal regolamento di cui all'articolo 11
” sono inserite le seguenti: “
e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5
”.
Art. 8
Verifica dell’attività svolta dai servizi e dei risultati raggiunti. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 82/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 82/2009 le parole “
contenuti nel regolamento di cui all'articolo 11
”: sono sostituite dalle seguenti: “
previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5.
”.
Art. 9
Attività di controllo dei servizi. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 82/2009
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 82/2009 dopo le parole: “
sulla base di quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 11
” sono inserite le seguenti: “
e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5
”.
Art. 10
Regolamento di attuazione. Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 82/2009
1. L'articolo 11 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Regolamento di attuazione
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale disciplina, in particolare, con regolamento di attuazione:
a) i requisiti generali per l’accreditamento, distinti per tipologia di servizio, ai sensi dell’articolo 3;
b) le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4;
c) il numero dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione, le modalità di scelta, e le cause di incompatibilità dei medesimi, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento del gruppo stesso;
d) le modalità e i criteri per lo svolgimento dell’attività di controllo di cui all’articolo 6 e per l'individuazione, con metodo a campione, delle strutture per le quali controllare, ogni due anni, il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b);
e) le modalità attuative dei processi informativi di cui all'articolo 10, ivi comprese le
modalità di trasmissione degli elenchi di cui all’articolo 7, comma 4.
”.
Art 11
Abrogazioni
1. Gli articoli 3 bis, 12 e 14 della l.r. 82/2009 , sono abrogati.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 127 del 22 maggio 2018 , si è espressa dichiarando non fondate la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Toscana 4 maggio 2017, n. 21 (Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla l.r. n. 82/2009 e alla l.r. n. 51/2009).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 127 del 22 giugno 2018 , ha dichiarato estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, della legge della Regione Toscana n. 21 del 2017 (Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla l.r. n. 82/2009 e alla l.r. n. 51/2009).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.