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Legge regionale 4 maggio 2017, n. 21

Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 12 maggio 2017

Art. 4
Accreditamento delle strutture. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 82/2009
1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 82/2009 le parole: “
Il comune nel cui territorio è ubicata la struttura
” sono sostituite dalle seguenti : “
La Giunta regionale
”.
b) possesso dei requisiti contenuti nel regolamento di cui all’articolo 11 e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5.
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente:
2 bis. La Giunta regionale comunica l’avvenuto rilascio dell’accreditamento al comune competente per territorio.
”.
4. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:
3. La Giunta regionale istituisce l'elenco delle strutture accreditate, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 127 del 22 maggio 2018 , si è espressa dichiarando non fondate la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Toscana 4 maggio 2017, n. 21 (Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla l.r. n. 82/2009 e alla l.r. n. 51/2009).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 127 del 22 giugno 2018 , ha dichiarato estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, della legge della Regione Toscana n. 21 del 2017 (Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla l.r. n. 82/2009 e alla l.r. n. 51/2009).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.