Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima,
del 12 maggio 2017
1. Agli oneri di cui all'articolo 3 ter della l.r. 82/2009 , nonché agli oneri previsti dall'articolo 40, comma 6, della l.r. 51/2009 , rispettivamente così come inserito e sostituito dagli articoli 3 e 12 della presente legge, stimati per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 in euro 80.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.
2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 127 del 22 maggio 2018 , si è espressa dichiarando non fondate la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Toscana 4 maggio 2017, n. 21 (Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla l.r. n. 82/2009 e alla l.r. n. 51/2009).
La Corte costituzionale, con sentenza n. 127 del 22 giugno 2018 , ha dichiarato estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, della legge della Regione Toscana n. 21 del 2017 (Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla l.r. n. 82/2009 e alla l.r. n. 51/2009).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.