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Legge regionale 4 maggio 2017, n. 21

Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 12 maggio 2017

Art. 13
Norma transitoria. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 82/2009
1. L'articolo 13 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Norma transitoria
1. Le strutture ed i servizi già accreditati alla data di entrata in vigore del presente articolo si adeguano ai requisiti per l’accreditamento ed agli indicatori per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti, entro un anno dall'approvazione della rispettiva deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5, dandone comunicazione, entro lo stesso termine, rispettivamente alla Regione e al comune.
2. Entro un anno dalla comunicazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, tramite il Gruppo tecnico di valutazione di cui all’articolo 3 ter ed il comune, verificano che le strutture ed i servizi si siano effettivamente adeguati ai nuovi requisiti ed ai nuovi indicatori.
3. Le strutture che intendono accreditarsi prima dell’approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5, trasmettono la domanda al comune che rilascia l’accreditamento sulla base della normativa antecedente all’entrata in vigore del presente articolo. A seguito dell'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5, anche tali strutture si adeguano con le modalità previste dai commi 1 e 2.
4. Il termine di un anno previsto dagli articoli 5, comma 2, e 8, comma 2, per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti decorre dall’approvazione della rispettiva deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 127 del 22 maggio 2018 , si è espressa dichiarando non fondate la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Toscana 4 maggio 2017, n. 21 (Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla l.r. n. 82/2009 e alla l.r. n. 51/2009).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 127 del 22 giugno 2018 , ha dichiarato estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, della legge della Regione Toscana n. 21 del 2017 (Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla l.r. n. 82/2009 e alla l.r. n. 51/2009).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.