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Legge regionale 4 maggio 2017, n. 21

Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 12 maggio 2017

Art. 10
Regolamento di attuazione. Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 82/2009
1. L'articolo 11 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Regolamento di attuazione
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale disciplina, in particolare, con regolamento di attuazione:
a) i requisiti generali per l’accreditamento, distinti per tipologia di servizio, ai sensi dell’articolo 3;
b) le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4;
c) il numero dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione, le modalità di scelta, e le cause di incompatibilità dei medesimi, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento del gruppo stesso;
d) le modalità e i criteri per lo svolgimento dell’attività di controllo di cui all’articolo 6 e per l'individuazione, con metodo a campione, delle strutture per le quali controllare, ogni due anni, il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b);
e) le modalità attuative dei processi informativi di cui all'articolo 10, ivi comprese le
modalità di trasmissione degli elenchi di cui all’articolo 7, comma 4.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 127 del 22 maggio 2018 , si è espressa dichiarando non fondate la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Toscana 4 maggio 2017, n. 21 (Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla l.r. n. 82/2009 e alla l.r. n. 51/2009).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 127 del 22 giugno 2018 , ha dichiarato estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, della legge della Regione Toscana n. 21 del 2017 (Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla l.r. n. 82/2009 e alla l.r. n. 51/2009).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.