PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione ;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;
Visti gli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea;
Visto il regolamento 800/2008/CE della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni);
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo);
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione );
Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed l rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 ;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale 21 giugno 2013, n. 153, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale promossa sulla legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana);
Considerato quanto segue:
1. Investire in cultura e paesaggio significa investire nella crescita economico-sociale del Paese e contribuire alla competitività del territorio;
2. La Regione Toscana, già nel 2012, con la legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana), ha attivato una specifica politica fiscale di agevolazione nei confronti dei privati che contribuiscano alla realizzazione di progetti culturali o di valorizzazione del paesaggio in Toscana, e ciò tenendo conto che dal 2013 avrebbe avuto piena applicazione il d.lgs. 68/2011 , con conseguente piena attuazione dell’autonomia di entrata delle regioni;
3. La Corte costituzionale. con la sentenza 153/2013. ha confermato l’impostazione del legislatore toscano ribadendo che il d.lgs. 68/2011 , con riferimento all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), consente alle regioni a statuto ordinario di ridurre le aliquote del suddetto tributo e di disporre riduzioni della base imponibile, nel rispetto dei principi nella norma stessa richiamati;
4. Nel 2014 lo Stato ha formalizzato misure analoghe a quelle disposte dalla Regione Toscana con il d.l. 83/2014 , il quale consente un credito di imposta, pari a una percentuale dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano;
5. Alla luce delle analisi compiute sull’applicazione della l.r. 45/2012 , è opportuno modificarne la disciplina, al fine di renderla maggiormente efficace e attrattiva di erogazioni liberali, confermando l’opportunità di sinergia tra le risorse pubbliche e le risorse private destinate alla cultura e alla valorizzazione del paesaggio e permettendo di contribuire;
6. A tali fini, rispetto alla disciplina della l.r. 45/2012 , sono oggetto delle agevolazioni fiscali anche i finanziamenti per i progetti d’intervento previsti dal d.lgs. 68/2011 , con priorità ai progetti presentati da enti locali in forma associata, o singolarmente, aventi valenza culturale, paesaggistica o economica di livello sovracomunale, ed è ampliato il novero dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali, disposte nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”;
7. Si prevede che la Giunta regionale invii annualmente al Consiglio regionale una relazione che, sulla base degli elementi raccolti, dia conto dei risultati ottenuti dall’applicazione della presente legge;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.