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Legge regionale 5 aprile 2017, n. 17

Nuova disciplina dei distretti rurali. (1)

Regolamento regionale 23 marzo 2018, n. 14/r.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 14 aprile 2017

Art. 8
Riconoscimento del distretto rurale
1. La competente struttura della Giunta regionale riconosce i distretti rurali sulla base dei seguenti criteri:
a) carattere di ruralità e presenza di una comune memoria storica nella comunità locale;
b) specificità delle produzioni locali e loro coerenza con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali del distretto;
c) grado di integrazione delle varie attività;
d) rappresentatività dei soggetti aderenti all'accordo;
e) sinergie create dall'accordo, ivi comprese quelle finalizzate alla valorizzazione delle produzioni agricole, del turismo rurale, al consolidamento delle relazioni tra le imprese agricole e quelle operanti in altri settori, alla tutela del territorio e del paesaggio rurale;
f) impatto del progetto economico territoriale sulle condizioni ambientali, sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del distretto.
2. Le procedure per il riconoscimento sono definite dal regolamento.
3. Il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento è di novanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.