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Legge regionale 5 aprile 2017, n. 17

Nuova disciplina dei distretti rurali. (1)

Regolamento regionale 23 marzo 2018, n. 14/r.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 14 aprile 2017

Art. 6
Soggetto referente del distretto rurale
1. Il soggetto referente del distretto rurale:
a) ha la rappresentanza legale del distretto;
b) predispone e attua il progetto economico territoriale;
c) provvede all’organizzazione delle attività del distretto;
d) redige annualmente una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti e la trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alla competente struttura della Giunta regionale con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 10, di seguito denominato regolamento.
2. Il soggetto referente può avere qualsiasi forma giuridica pubblica o privata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.