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Legge regionale 5 aprile 2017, n. 17

Nuova disciplina dei distretti rurali. (1)

Regolamento regionale 23 marzo 2018, n. 14/r.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 14 aprile 2017

Art. 3
Attività del distretto rurale
1. Il distretto rurale opera, con obiettivi e strategie di sviluppo coerenti con la programmazione delle politiche rurali e agroalimentari regionali, nazionali e comunitarie, per:
a) favorire e rafforzare il dialogo e il confronto tra i diversi soggetti inseriti nel tessuto produttivo, creando condizioni favorevoli all'integrazione e alla sinergia sul piano operativo;
b) promuovere, sostenere e coordinare le iniziative di innovazione, di promozione commerciale dell’immagine del territorio;
c) promuovere attività conoscitive e informative finalizzate allo studio e al monitoraggio di problematiche di carattere economico, sociale, turistico, culturale, territoriale e ambientale;
d) favorire l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali, gestendo momenti di riflessione e di discussione con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
e) promuovere, in una logica di massima valorizzazione delle risorse disponibili e di ampio coinvolgimento dei soggetti e delle aree del distretto, il coordinamento della varie politiche di gestione e di sviluppo del territorio finalizzate al miglioramento della qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale, da conseguirsi anche mediante un'attività agricola compatibile con la conservazione della biodiversità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.