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Legge regionale 5 aprile 2017, n. 17

Nuova disciplina dei distretti rurali. (1)

Regolamento regionale 23 marzo 2018, n. 14/r.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 14 aprile 2017

Art. 2
Definizione di distretto rurale
1. Ai fini della presente legge per distretto rurale si intende il sistema economico-territoriale avente le seguenti caratteristiche:
a) produzione agricola coerente con le vocazioni naturali del territorio e significativa per l’economia locale;
b) identità storica omogenea;
c) consolidata integrazione tra attività rurali e altre attività locali;
d) produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali del territorio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.