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Legge regionale 3 aprile 2017, n. 16

Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 5 aprile 2017

Art. 8
Canali irrigui delle Province di Lucca e Massa-Carrara
1. I canali irrigui, compresi i beni immobili, i manufatti e le pertinenze, delle Province di Lucca e di Massa-Carrara, già oggetto di trasferimento dalla Regione alle province medesime, sono trasferiti a titolo gratuito nella proprietà della Regione a seguito di ricognizione dei soli canali per i quali risulta ancora in essere la funzione irrigua.
2. La Regione provvede alla ricognizione in collaborazione con la provincia interessata.
3. In conformità a quanto disposto dallo Stato e dalla Regione al momento di precedente trasferimento dei canali irrigui, i canali, compresi i beni immobili, i manufatti e le pertinenze, che, a seguito della ricognizione, non risultano più funzionali alla funzione irrigua, sono trasferiti ai comuni nei cui territori insistono. I beni che risultano appartenenti al demanio dello Stato sono trasferiti previa sdemanializzazione.
4. Alla ricognizione dei canali da trasferire alla Regione e ai comuni si provvede con deliberazione della Giunta regionale.
5. Il trasferimento del bene avviene a seguito di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’ente locale e dell’ufficio regionale competente in materia di patrimonio. Costituisce titolo per la trascrizione il provvedimento amministrativo della Regione che approva il verbale di consegna.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 4 .

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Parole soppresse con con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.