Legge regionale 31 marzo 2017, n. 15
Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 25/1998 , 39/2000 , 32/2002 , 1/2004 , 7/2005 , 39/2005 , 41/2005 , 1/2006 , 14/2007 , 9/2008 , 16/2009 , 20/2009 , 26/2009 , 29/2009 , 40/2009 , 54/2009 , 58/2009 , 9/2010 , 21/2010 , 55/2011 , 27/2012 , 51/2013 , 21/2015 , 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 3 aprile 2017
CAPO IX
Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)
Art. 25
Programmazione. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 1/2006
1. L'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è sostituito dal seguente:
“
Art. 2 - Programmazione
1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi, nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'
articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008 ).
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'
articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'
articolo 9 della l.r. 1/2015 , individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR e a tal fine individua l'ammontare delle risorse, i soggetti attuatori e i soggetti beneficiari e le modalità di attuazione degli interventi.
”.Art. 26
Tipologie degli interventi. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 1/2006
1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 1/2006 è abrogata.
Art. 27
Valutazione di efficacia. Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 1/2006
1. L'articolo 9 della l.r. 1/2006 è abrogato.
Art. 28
Norme finanziarie. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 1/2006
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:
“
1. IL DEFR indica la proiezione finanziaria delle risorse attivabili, individuando le risorse regionali stanziate dal bilancio.
”.2. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 1/2006 le parole: “
unità previsionali di base (UPB)
” sono sostituite dalle seguenti: “missioni e programmi di spesa
”.