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Legge regionale 31 marzo 2017, n. 15

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 25/1998 , 39/2000 , 32/2002 , 1/2004 , 7/2005 , 39/2005 , 41/2005 , 1/2006 , 14/2007 , 9/2008 , 16/2009 , 20/2009 , 26/2009 , 29/2009 , 40/2009 , 54/2009 , 58/2009 , 9/2010 , 21/2010 , 55/2011 , 27/2012 , 51/2013 , 21/2015 , 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 3 aprile 2017

CAPO V
Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana")
Art. 19
Programmazione. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 1/2004
1. L'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana") è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Programmazione
1. La Regione stabilisce gli indirizzi, gli obiettivi e le tipologie di intervento in materia di promozione
e sviluppo dell'agenda digitale toscana idonei a dare impulso all’amministrazione elettronica e alla società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale, nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'
articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
).
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'
articolo 8 della l.r. 1/2015
stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'
articolo 9 della l.r. 1/2015
, individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale definisce con deliberazione le linee guida e le strategie tecniche in tema di promozione e sviluppo dell'Agenda digitale toscana al fine di coordinare le azioni per la crescita digitale della Regione.
4. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione di cui al comma 3.
5. Gli atti di cui al comma 4 vengono comunicati al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali e concorrono alla formazione del Piano di attività annuale della Rete di cui all’articolo 17.
6. Per le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei rispettivi ambiti di autonomia, gli enti locali coordinano i propri interventi con quelli definiti nella programmazione regionale attraverso la partecipazione alle attività e ai progetti della Rete, nonché attraverso eventuali strumenti negoziali di attuazione.
7. I finanziamenti regionali degli interventi degli enti locali sono graduati, sulla base di criteri condivisi nella Rete, in relazione sia alla congruenza degli interventi stessi con gli atti di programmazione di cui al presente articolo, sia al loro livello di integrazione territoriale e di compartecipazione al finanziamento.
”.
Art. 20
Ambiti di intervento. Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 1/2004
1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente:
Art. 7 bis - Ambiti di intervento
1. Gli interventi contenuti negli atti di cui all'articolo 7 possono riguardare:
a) il sostegno degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b);
b) il sostegno della formazione del personale della Regione, degli enti regionali e degli enti aderenti alla Rete, da perseguire preferibilmente in forma stabile, anche con riferimento agli amministratori locali;
c) il sostegno della gestione e dello sviluppo dell’infrastruttura tecnologica, nonché dei servizi e delle attività della Rete;
d) l’individuazione delle informazioni statistiche ufficiali, delle rilevazioni, dei progetti e delle elaborazioni di interesse regionale e locale affidate al sistema statistico regionale (SISTAR);
e) le priorità in relazione alle indagini e alle analisi statistiche da effettuare a livello
regionale, nonché le specifiche risorse finanziarie da destinare alle medesime.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono individuati in raccordo con il programma statistico nazionale in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature, anche ai fini delle comunicazioni e delle valutazioni delle rilevazioni statistiche regionali rispetto al programma statistico nazionale.
3. Le attività statistiche che riguardano il trattamento di dati sensibili e giudiziari sono svolte nel rispetto delle disposizioni del
Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), della
legge regionale 3 aprile 2006, n. 13
(Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie
regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo) e del relativo regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Giunta 12 febbraio 2013, n. 6/R, nonché del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
”.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.