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Legge regionale 31 marzo 2017, n. 15

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 25/1998 , 39/2000 , 32/2002 , 1/2004 , 7/2005 , 39/2005 , 41/2005 , 1/2006 , 14/2007 , 9/2008 , 16/2009 , 20/2009 , 26/2009 , 29/2009 , 40/2009 , 54/2009 , 58/2009 , 9/2010 , 21/2010 , 55/2011 , 27/2012 , 51/2013 , 21/2015 , 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 3 aprile 2017

CAPO IV
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)
Art. 9
Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 32/2002
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 7 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) sono abrogati.
Art. 10
- Tipologie degli interventi per il diritto allo studio universitario. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 32/2002
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
2. Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), in coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS), individua annualmente:
a) gli interventi prioritari da attuare che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi degli studenti;
b) gli interventi che non prescindono dai suddetti requisiti o che vengono attribuiti per concorso;
c) i requisiti di merito e di reddito degli studenti per l’accesso agli interventi attribuiti per concorso ed agli interventi cumulabili di cui al comma 5.
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR e determina altresì le entità dei benefici.
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 32/2002 le parole: “
Il Piano di indirizzo generale integrato di cui all' articolo 31
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il DEFR in coerenza con il PRS
”.
Art. 11
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 32/2002
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 32/2002 le parole: “l’Istituto Italiano di Scienze Umane,” sono soppresse, e dopo le parole: “l’Accademia di Belle Arti di Carrara,” sono inserite le seguenti: “gli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale della Toscana e l’Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze”.
Art. 12
Istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all' articolo 10 quinquies della l.r. 32/2002
4. La Conferenza esprime pareri:
a) sulla delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 9, comma 3;
b) sul piano degli investimenti dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;
c) sulle proposte di sviluppo universitario in Toscana per gli aspetti inerenti al diritto allo studio universitario;
d) sul piano annuale delle attività, sul bilancio previsionale e di esercizio dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.
”.
Art. 13
Consiglio regionale degli studenti. Modifiche all'articolo 10 septies della l.r. 32/2002
a) esprime pareri e formula proposte in merito alla delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 9, comma 3;
”.
2. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 10 septies della l.r. 32/2002 dopo la parola: “
esercizio
” sono aggiunte le seguenti: “
dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario
”.
Art. 14
Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnico-professionali. Modifiche all'articolo 14 bis della l.r. 32/2002
1. Al comma 3 dell'articolo 14 bis della l.r. 32/2002 le parole: “
della programmazione regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
degli strumenti della programmazione regionale di cui agli articoli 7 e 8
della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
)
”.
Art. 15
Funzioni dell’Agenzia. Modifiche all'articolo 21 quater della l.r. 32/2002
1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 21 quater della l.r. 32/2002 , dopo le parole: “
programmazione regionale
” sono aggiunte le seguenti: “
di cui agli articoli 7 e 8
della l.r. 1/2015 ”.
Art. 16
Piano annuale delle attività. Modifiche all'articolo 21 decies della l.r. 32/2002
1. Al comma 1 dell'articolo 21 decies della l.r. 32/2002 , dopo le parole: “
programmazione regionale
” sono aggiunte le seguenti: “
di cui agli articoli 7 e 8
della l.r. 1/2015 ”.
Art. 17
Istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 32/2002
1. Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
2. La Giunta regionale, sulla base degli interventi definiti dal DEFR per favorire l’occupazione dei disabili, stabilisce le modalità di gestione del fondo e, valutate le proposte del Comitato regionale per il fondo di cui all’articolo 27, approva il piano di ripartizione delle risorse e verifica i risultati dell’attività
.”.
Art. 18
Programmazione delle politiche regionali in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e del diritto allo studio universitario. Sostituzione dell'articolo 31 della l.r. 32/2002
1. L'articolo 31 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 31 - Programmazione delle politiche regionali in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e del diritto allo studio universitario
1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale, del lavoro e del diritto allo studio universitario, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi, nell'ambito del PRS di cui all'
articolo 7 della l.r. 1/2015
.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il DEFR di cui all'
articolo 8 della l.r. 1/2015
stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all’
articolo 9 della l.r. 1/2015
, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR.
”.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.