Menù di navigazione

Legge regionale 31 marzo 2017, n. 15

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 25/1998 , 39/2000 , 32/2002 , 1/2004 , 7/2005 , 39/2005 , 41/2005 , 1/2006 , 14/2007 , 9/2008 , 16/2009 , 20/2009 , 26/2009 , 29/2009 , 40/2009 , 54/2009 , 58/2009 , 9/2010 , 21/2010 , 55/2011 , 27/2012 , 51/2013 , 21/2015 , 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 3 aprile 2017

CAPO XXIII
Modifiche alla legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative)
Art. 96
Finalità. Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 51/2013
1. L'articolo 1 della legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative) è sostituito dal seguente:
Art. 1 - Finalità
1. La Regione Toscana, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente, promuove specifiche azioni di tutela dai pericoli derivanti dall’amianto, anche ai sensi della
Sito esternolegge 27 agosto 1992, n. 257
(Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) e del
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994
(Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto).
”.
Art. 97
Piano regionale di tutela dell’amianto. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 51/2013
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 51/2013 le parole: “
della
legge regionale 2 agosto 2013, n. 44
(Disposizioni in materia di programmazione regionale)
” sono sostituite dalle seguenti: “
della
legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
)
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.