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Legge regionale 31 marzo 2017, n. 15

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 25/1998 , 39/2000 , 32/2002 , 1/2004 , 7/2005 , 39/2005 , 41/2005 , 1/2006 , 14/2007 , 9/2008 , 16/2009 , 20/2009 , 26/2009 , 29/2009 , 40/2009 , 54/2009 , 58/2009 , 9/2010 , 21/2010 , 55/2011 , 27/2012 , 51/2013 , 21/2015 , 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 3 aprile 2017

CAPO XV
Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana)
Art. 66
Piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 29/2009
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana) è abrogato.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 29/2009 è aggiunto il seguente:
3 bis. La Giunta regionale attua il piano di indirizzo in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.
”.
3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 5 della l.r. 29/2009 è aggiunto il seguente:
3 ter. Gli atti della Giunta regionale attuativi del piano di indirizzo contengono in un allegato:
a) le segnalazioni relative ad opportuni interventi sulla normativa regionale vigente da trasmettere
ai settori competenti dell’amministrazione regionale;
b) l’analisi della normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale sopravvenuta, che abbia conseguenze dirette o indirette sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri;
c) l’individuazione di possibili interventi della Regione all’interno degli organismi di coordinamento interistituzionale per ciò che concerne la materia disciplinata nella presente legge.
”.
Art. 67
Disposizioni sull’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri in Toscana. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 29/2009 (1)

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15.

1. I commi 1, 4, 8, e da 16 a 22, dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 sono abrogati.
Art. 68
Norme transitorie. Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 29/2009
1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 29/2009 è aggiunto il seguente:
Art. 6 bis - Norme transitorie
1. Il piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione, attuativo del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2012, n. 20, è prorogato fino all’approvazione del Piano sanitario sociale integrato regionale (PSSIR) attuativo del PRS 2016-2020, che definisce indirizzi ed obiettivi con riferimento alle seguenti politiche di intervento a favore dei cittadini stranieri:
a) accesso al sistema integrato per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;
b) diritto alla salute con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili;
d) interventi per i minori non accompagnati;
e) interventi contro la tratta e lo sfruttamento;
f) interventi a favore dei detenuti.
2. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro la data di adozione da parte della Giunta regionale del PSSIR, attuativo del PRS 2016-2020, una o più proposte di adeguamento della normativa regionale in materia di accoglienza, integrazione partecipe e tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana.
”.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.