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Legge regionale 31 marzo 2017, n. 15

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 25/1998 , 39/2000 , 32/2002 , 1/2004 , 7/2005 , 39/2005 , 41/2005 , 1/2006 , 14/2007 , 9/2008 , 16/2009 , 20/2009 , 26/2009 , 29/2009 , 40/2009 , 54/2009 , 58/2009 , 9/2010 , 21/2010 , 55/2011 , 27/2012 , 51/2013 , 21/2015 , 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 3 aprile 2017

CAPO XI
Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti)
Art. 31
Funzioni del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 9/2008
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) le parole: “
atti di programmazione e
” sono soppresse.
Art. 32
Programmazione. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 9/2008
1. L'articolo 5 della l.r. 9/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Programmazione
1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'
articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'
articolo 8 della l.r. 1/2015
stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'
articolo 9 della l.r. 1/2015
, individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
”.
Art. 33
Modalità di attuazione. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 9/2008
1. L'articolo 6 della l.r. 9/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Modalità di attuazione
1. La Giunta regionale attua gli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, e definisce con deliberazione le modalità per la realizzazione degli interventi e per l’assegnazione dei contributi da riservare alle associazioni dei consumatori e utenti.
2. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 presentano annualmente alla competente struttura della Giunta regionale le iniziative che intendono realizzare e le domande per
ottenere contributi a sostegno della loro funzionalità, in aderenza e con espresso riferimento alle tipologie di intervento sancite negli strumenti di programmazione.
3. Le associazioni, attraverso un’unica associazione senza fini di lucro costituita esclusivamente dalle stesse, possono presentare alla competente struttura della Giunta regionale iniziative volte a realizzare interventi di carattere unitario e coordinato a vantaggio dei consumatori e degli utenti.
4. In base alle domande ed iniziative pervenute la Giunta regionale fissa l’elenco delle iniziative ammesse, le quote di finanziamento ed i contributi da erogare secondo la seguente ripartizione:
a) iniziative che la Giunta regionale intende realizzare direttamente;
b) iniziative ammesse a finanziamento su domanda delle singole associazioni, ai sensi del comma 2;
c) iniziative ammesse a finanziamento su domanda del soggetto di cui al comma 3;
d) contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni dei consumatori e degli utenti.
5. Le modalità e i termini per la presentazione delle iniziative e delle domande di contributo sono fissate nel regolamento di cui all’articolo 9.
6. L'ammontare dei contributi assegnati ai sensi del comma 4, lettera d), non può eccedere il 30 per cento dei fondi disponibili annualmente per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.
7. Al fine di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e la conoscenza dei risultati conseguiti, la Giunta regionale effettua il monitoraggio delle attività svolte dalle associazioni destinatarie dei finanziamenti, a tal fine le associazioni sono tenute a trasmettere annualmente alla Giunta un rendiconto delle attività svolte e delle spese sostenute, con le modalità ed i termini definiti dal regolamento.
”.
Art. 34
Revoca dei finanziamenti. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 9/2008
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/2008 , le parole: “
negli atti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6
” sono sostituite dalle seguenti: “
negli atti di cui all’articolo 6
”.
Art. 35
Regolamento regionale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 9/2008
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 9/2008 le parole: “
commi 1 e 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
commi 2 e 3
”.
Art. 36
Formazione ed informazione dei consumatori e degli utenti. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 9/2008
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 9/2008 le parole: “
e degli strumenti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6
” sono soppresse.
Art. 37
Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 9/2008
1. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 9/2008 è sostituito dal seguente:
2. Le risorse per l’attuazione della presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale, con il DEFR di cui all’articolo 5 e nelle rispettive delibere di attuazione di cui all’articolo 6.
”.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.