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Legge regionale 31 marzo 2017, n. 15

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 25/1998 , 39/2000 , 32/2002 , 1/2004 , 7/2005 , 39/2005 , 41/2005 , 1/2006 , 14/2007 , 9/2008 , 16/2009 , 20/2009 , 26/2009 , 29/2009 , 40/2009 , 54/2009 , 58/2009 , 9/2010 , 21/2010 , 55/2011 , 27/2012 , 51/2013 , 21/2015 , 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 3 aprile 2017

Art. 99
Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 30/2015
1. L'articolo 12 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ) è sostituito dal seguente:
Art. 12 - Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano
1. Le politiche di intervento in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale assumono come riferimento strategico il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’
articolo 7 della l.r. 1/2015
.
2. Ai sensi dell’
articolo 10 della l.r. 1/2015
, ed in coerenza con il PRS, il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), di cui all’articolo 3, lettera h,
della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14
(Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), nel perseguire finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, definisce:
a) le strategie per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali, assicurandone la sinergia all’interno del sistema integrato delle aree naturali protette della Toscana, individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
b) la strategia regionale della biodiversità, individuando le finalità, gli obiettivi generali e le priorità delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità;
c) le strategie di coordinamento delle componenti e dei valori del patrimonio naturalistico ambientale regionale di cui all'articolo 1;
d) il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili, con riferimento all'attuazione delle strategie di cui alle lettere a), b) e c).
3. In coerenza con gli strumenti di programmazione di cui al comma 2 la Regione stabilisce annualmente, con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’
articolo 8 della l.r. 1/2015
, le priorità in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale per l’anno successivo. Con nota di aggiornamento al DEFR di cui all'
articolo 9 della l.r. 1/2015
individua, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione, le iniziative e le azioni finalizzate alla conservazione, alla gestione ed allo sviluppo ecosostenibile dei territori e degli elementi del patrimonio naturalistico toscano.
4. La Giunta regionale, nel quadro di quanto stabilito dal DEFR come aggiornato ai sensi dell’
articolo 9 della l.r. 1/2015
, approva con deliberazione entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano, che definisce in particolare:
a) l'aggiornamento degli elenchi delle aree protette regionali e dei siti della Rete Natura 2000, completi dello stato dei relativi atti di pianificazione e regolamentazione;
b) l'elenco delle proposte di istituzione di nuove aree protette o di designazione di nuovi siti della Rete Natura 2000, nonché di modifica dei perimetri di quelli già istituiti, da sottoporre a verifica di coerenza con la disciplina normativa di riferimento e con gli atti della programmazione regionale;
c) l'elenco delle riserve e dei siti della Rete Natura 2000 esterni al territorio di competenza degli enti parco regionali, per la gestione dei quali la Regione, nell'anno di riferimento, può:
1. previa stipula di convenzione, avvalersi degli enti parco regionali, in ragione della peculiarità dei valori naturalistici presenti in tali aree e siti o della loro connessione ecologica con le aree dei
parchi nonché dell'opportunità di garantire l'unitarietà di gestione dei territori interessati;
2. previa stipula di convenzione, avvalersi dei comuni, anche associati nelle forme previste dal
titolo III della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68
(Norme sul sistema delle autonomie locali), nel caso in cui le riserve e i siti della Rete Natura 2000 ricadano interamente nel territorio di competenza;
3. attivare forme di collaborazione con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 13 della l. 349/1986
:
3.1) nei casi e con le modalità previste dall’articolo 12, comma 4, e dall’
articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42
(Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'
articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72
“Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”);
3.2) nei casi e con le modalità previste dell'
articolo 10 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28
(Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);
d) le attività e gli interventi da realizzare a cura della Regione, corredati dal relativo cronoprogramma, ove necessario in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma
triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'
Sito esternoarticolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
e) le attività e gli interventi da realizzare a cura degli enti parco, degli enti gestori o dei soggetti che svolgono attività gestionale ai sensi della lettera c) e finanziati, in tutto o in parte, dalla Regione, anche attraverso eventuali contributi comunitari o statali;
f) le attività e gli interventi da realizzare a cura di soggetti privati, finanziati in tutto o in parte dalla Regione, anche attraverso eventuali contributi comunitari o statali, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, atti in particolare a:
1. perseguire gli obiettivi di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio naturalistico ambientale regionale;
2. favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente, in coerenza con le finalità delle aree protette e della tutela della biodiversità;
g) le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica.
5. Il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.
6. Il monitoraggio delle politiche regionali in materia di aree naturali protette e di biodiversità è inserito nell'apposita sezione del documento annuale di monitoraggio degli atti di programmazione di riferimento.
”.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.