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Legge regionale 31 marzo 2017, n. 15

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 25/1998 , 39/2000 , 32/2002 , 1/2004 , 7/2005 , 39/2005 , 41/2005 , 1/2006 , 14/2007 , 9/2008 , 16/2009 , 20/2009 , 26/2009 , 29/2009 , 40/2009 , 54/2009 , 58/2009 , 9/2010 , 21/2010 , 55/2011 , 27/2012 , 51/2013 , 21/2015 , 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 3 aprile 2017

Art. 75
Programmazione. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 21/2010
1. L'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Programmazione
1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'
articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'
articolo 8 della l.r. 1/2015
definisce le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'
articolo 9 della l.r. 1/2015
, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel DEFR, con proprie deliberazioni definisce le modalità operative per l’attuazione
degli interventi di cui al comma 2:
a) in favore delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui all’articolo 31;
b) per il sostegno regionale degli enti di cui all’articolo 39, commi 1 e 2;
c) per la salvaguardia e la valorizzazione del ruolo sociale dei piccoli cinema;
d) per quanto previsto dagli articoli 4 e 7
della legge regionale 13 novembre 2014, n. 69
(Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell’unità nazionale);
e) per la determinazione del contributo per le fondazioni di cui all'articolo 42, comma 4;
f) in favore delle fondazioni di cui all’articolo 43, comma 4;
g) per il finanziamento di cui all’articolo 46, comma 4;
h) in materia di arte contemporanea di cui all’articolo 48, comma 4.
4. Gli enti locali partecipano alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali nei modi previsti dalla
l.r. 1/2015
.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.