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Legge regionale 23 marzo 2017, n. 11

Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

CAPO III
Norme transitorie e di prima applicazione
Art. 21
Allegati A e B della l.r. 40/2005
1. L'allegato A della l.r. 40/2005 è sostituito dall'allegato A della presente legge.
2. Dopo l’allegato A della l.r. 40/2005 è aggiunto l'allegato B della presente legge.
3. Fino all'individuazione delle zone-distretto con le modalità di cui all'articolo 64, comma 4, della l.r. 40/2005 , le stesse sono determinate dall'allegato B della medesima legge.
4. Le zone-distretto non oggetto delle modifiche introdotte dalla presente legge continuano ad esercitare le funzioni secondo le modalità ordinarie già individuate ai sensi degli articoli 70 bis e 71 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). A tal fine, restano fermi fino alla scadenza dei relativi contratti in essere, gli incarichi di direttore della società della salute e di responsabile di zona conferiti ai sensi dell’articolo 64 bis e dell’articolo 71 novies della l.r. 40/2005 .
Art. 22
Zone-distretto di nuova istituzione
1. Gli ambiti territoriali delle zone-distretto di nuova istituzione decorrono dal 1° gennaio 2018.
2. Nelle zone-distretto di nuova istituzione, per le finalità di cui all’articolo 21, comma 2 bis, della l.r. 40/2005 , sono previste articolazioni territoriali corrispondenti alle zone-distretto preesistenti all’entrata in vigore della presente legge.
3. Alle zone-distretto di nuova istituzione sono imputati tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle zone-distretto preesistenti.
4. Ciascuna azienda unità sanitaria locale recepisce i nuovi ambiti territoriali delle zone-distretto e definisce, d'intesa con gli enti locali, gli assetti organizzativi della nuova zona-distretto in riferimento alle previsioni di cui agli articoli 70 bis e 71 bis della l.r. 40/2005 , nonché in riferimento alle previsioni di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge.
5. In ciascuna zona-distretto di nuova istituzione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è insediata la conferenza zonale integrata ai sensi dell'articolo 12 bis della l.r. 40/2005 , nonché la conferenza zonale dei sindaci di cui all'articolo 34 della l legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), qualora la società della salute non sia l'unico modello organizzativo preesistente.
6. In fase di prima applicazione, la convocazione della conferenza zonale integrata di cui all'articolo 12 bis della l.r. 40/2005 e della conferenza zonale dei sindaci di cui all'articolo 34 della l.r. 41/2005 , è effettuata dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, che svolge in via provvisoria le funzioni di presidente.
7. In caso di inadempienza a quanto disposto ai commi 5 e 6, alla convocazione delle conferenze provvede il Presidente della Giunta regionale e la presidenza delle stesse è assunta dal componente più anziano di età.
8. Nelle more dell'insediamento delle conferenze di cui al comma 5, continuano ad operare le conferenze afferenti alle zone-distretto preesistenti, che decadono non appena sono insediate le nuove.
Art. 23
Modalità di scelta del modello di esercizio della funzione di integrazione socio-sanitaria
1. Nel caso in cui nella medesima zona-distretto sussistono due o più società della salute, queste procedono alla fusione per incorporazione secondo quanto disposto dall'articolo 24.
2. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1, i comuni, in seguito all'individuazione delle nuove zone-distretto stabiliscono, nell'ambito della conferenza zonale dei sindaci, integrata con il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, nel termine di trenta giorni dall'insediamento della conferenza stessa, se intendono aderire alla società della salute esistente, ai sensi dell'articolo 71 bis della l.r. 40/2005 , oppure, qualora non si realizzino le condizioni di cui all’articolo 71 quater, comma 5, procedere allo scioglimento della società della salute esistente e alla conseguente stipula della convenzione socio-sanitaria di cui all’articolo 70 bis della l.r. 40/2005 .
3. Fino a quando non divengono operativi i modelli di esercizio della funzione di integrazione socio- sanitaria di cui al comma 2, continuano ad operare i preesistenti modelli organizzativi
4. In caso di dimissioni, decadenza o revoca del direttore di una delle società della salute oggetto di accorpamento, i presidenti delle società della salute, su proposta delle giunte esecutive, nominano un commissario, che può essere scelto anche tra i direttori delle società della salute coinvolte nell'accorpamento. Il commissario rimane in carica fino a quando non diviene operativo il nuovo modello organizzativo.
Art. 24
Fusione per incorporazione delle società della salute
1. Nelle zone-distretto di nuova istituzione ove vi sia la presenza di due o più società della salute, le assemblee dei soci delle stesse procedono ad una fusione per incorporazione in applicazione degli articoli 2501 e seguenti del codice civile, individuando nella società della salute che rappresenta la maggior quota della popolazione, salvo diversa intesa tra le suddette assemblee, l'ente incorporante.
2. Dopo avere individuato l'ente incorporante ai sensi del comma 1, le giunte esecutive delle società della salute interessate redigono, entro i termini previsti dal provvedimento di cui al comma 6, un progetto di fusione, nel quale devono essere presenti i seguenti elementi:
a) la denominazione e la sede delle società della salute partecipanti alla fusione;
b) la convenzione istitutiva della società della salute incorporante a seguito della fusione e lo statuto;
c) le modalità di assegnazione delle quote di partecipazione della società della salute incorporante a seguito della fusione;
d) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società della salute partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società della salute incorporante.
3. Il progetto esecutivo è corredato dai seguenti documenti:
a) la situazione patrimoniale o il bilancio dell'ultimo esercizio delle società della salute interessate dall'incorporazione;
b) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società della salute interessate all'incorporazione, con le relazione dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;
c) una relazione illustrativa da cui risultino, in particolare, i criteri di determinazione delle quote di partecipazione dei singoli soci alla società della salute incorporante a seguito della fusione.
4. I documenti di cui ai commi 2 e 3 sono depositati presso le sedi delle società della salute partecipanti alla fusione e pubblicati nei rispettivi siti istituzionali.
5. Decorsi almeno trenta giorni dalla pubblicazione del progetto di fusione ai sensi del comma 4, le assemblee dei soci interessate decidono, nei successivi quindici giorni, in ordine all'incorporazione attraverso l'approvazione del progetto esecutivo, ciascuna deliberando secondo le modalità previste nella propria convenzione istitutiva e nel proprio statuto.
6. Ulteriori elementi di dettaglio in merito ai tempi, alle procedure e alle modalità per la fusione per incorporazione delle società della salute interessate sono disciplinati con apposita deliberazione della Giunta regionale, conformemente a quanto previsto dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile.
7. A seguito della incorporazione, l’assemblea dei soci della società della salute approva l’integrazione dello statuto e della convenzione istitutiva della società della salute incorporante secondo le determinazioni del progetto di cui al comma 2.
Art. 25
Effetti della fusione per incorporazione delle società della salute
1. La società della salute incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società della salute partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, antecedenti all'incorporazione. Sono altresì trasferiti alla società della salute incorporante i patrimoni delle società della salute incorporate, ivi compresi gli incarichi in corso, nonché il personale dipendente o assegnato.
Art. 26
Programmazione intermedia
1. Nell'ambito delle zone-distretto di nuova istituzione è approvato, sulla base delle linee guida definite dalla Giunta regionale e dei contenuti del piano sanitario e sociale integrato regionale, uno strumento di programmazione intermedio che garantisce il coordinamento dei preesistenti piani zonali e che rimane in vigore fino all'approvazione del nuovo piano sanitario e sociale integrato regionale.
Art. 27
Incentivi di finanziamento per accorpamenti di zone-distretto
1. Per il quinquennio 2018 – 2022 alle zone-distretto di nuova istituzione è erogato un contributo di primo avvio nella misura pari a 50.000,00 euro annui per ciascuna zona-distretto oggetto di accorpamento.
2. Le modalità di erogazione del contributo sono disciplinate con apposita deliberazione della Giunta regionale.
3. Il contributo di cui al comma 1 è elevato a 150.000,00 euro annui per ciascuna zona-distretto oggetto di accorpamento, nel caso in cui sia stato individuato come modello organizzativo la società della salute.
4. Al fine di incentivare ulteriormente gli accorpamenti di cui al comma 1, nonché nuovi accorpamenti tra zone-distretto, il piano sanitario e sociale integrato regionale può individuare ulteriori specifici incentivi di finanziamento attribuiti con vincolo di destinazione e prevedere altresì punteggi aggiuntivi nei bandi regionali.
5. I contributi di cui al comma 3 e gli eventuali incentivi sono maggiorati del 30 per cento nel caso in cui tutti i comuni della medesima zona-distretto abbiano aderito al modello organizzativo della società della salute.
Art. 28
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto nel rispetto delle esigenze di valorizzazione e di tutela delle identità territoriali.
2. A tal fine la Giunta regionale, a partire dal 2018, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento ai risultati conseguiti con l’accorpamento delle zone-distretto ed alle eventuali criticità emerse in sede di prima attuazione.
3. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione di cui al comma 2, valuta i risultati ottenuti dalla revisione delle zone-distretto al fine di considerare:
a) la possibilità di rivedere la perimetrazione delle zone-distretto, anche valutando l’opportunità dell’eventuale revisione degli ambiti territoriali aziendali per consentire, ove necessario, l’istituzione di zone-distretto composte da comuni attualmente afferenti ad aziende unità sanitarie locali diverse;
b) l’implementazione delle misure finalizzate a garantire analoghi livelli di servizi socio-sanitari a tutti i residenti nelle zone di confine mediante una maggiore integrazione delle prestazioni erogate dalle diverse aziende unità sanitarie locali.
Art. 29
Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui alla presente legge, stimati complessivamente in euro 2.730.000,00 per ciascun anno dal 2018 al 2022, si fa fronte per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019 per euro 800.000,00 e con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019 per euro 1.930.000,00.
2. Agli oneri per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008 ).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.