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Legge regionale 23 marzo 2017, n. 11

Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

CAPO II
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)
Art. 18
Piano di inclusione zonale. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 41/2005
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è inserito il seguente:
2 bis. Il PIZ, in maniera coordinata ed integrata con il PIS, promuove la valorizzazione e la tutela
delle identità territoriali per una migliore attenzione e vicinanza al cittadino sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso le articolazioni territoriali istituite ai sensi dell’
articolo 22, comma 2 della legge regionale 23 marzo 2017, n. 11
(Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla
l.r. 40/2005
ed alla
l.r. 41/2005
), volte a garantire una più ampia partecipazione delle istituzioni locali ai livelli di programmazione.
”.
2. Al comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 41/2005 le parole: “
, nonché delle risorse previste dalla
l.r. 66/2008 ” sono soppresse.
Art. 19
Conferenza zonale dei sindaci. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 41/2005
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 41/2005 è inserito il seguente:
3 bis. Il presidente della conferenza coincide con il presidente della conferenza zonale integrata di cui all'
articolo 12 bis della l.r. 40/2005
.
”.
2. Dopo il comma 9 dell’articolo 34 della l.r. 41/2005 è aggiunto il seguente:
9 bis. Per le zone-distretto nelle quali sono costituite le società della salute, le funzioni della conferenza zonale dei sindaci sono svolte dall’assemblea dei soci della società della salute, fermo restando quanto previsto dall’
articolo 71 quater, comma 5 bis, della l.r. 40/2005
.
’”.
Art. 20
Compiti della conferenza zonale dei sindaci. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 41/2005
1. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 41/2005 le parole: “
, approva la convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria di cui all'
articolo 70 bis della l.r. 40/2005 ” sono soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.