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Legge regionale 23 marzo 2017, n. 11

Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

Art. 8
Costituzione della società della salute. Modifiche all'articolo 71 quater della l.r. 40/2005
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 71 quater della l.r. 40/2005 le parole: “
i comuni
” sono sostituite dalle seguenti: “
gli enti locali
”.
2. Al comma 3 dell'articolo 71 quater della l.r. 40/2005 la parola: “
comunali
” è sostituita dalle seguenti: “
degli enti locali
”.
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 71 quater della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:
5 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, gli enti locali di una determinata zona-distretto, che non aderiscono alla società della salute, assicurano in ogni caso la partecipazione, senza diritto di voto, all'assemblea dei soci per garantire che le attività socio sanitarie e le attività sociali siano eserciate in modo coerente con la programmazione zonale. E’ fatto salvo quanto previsto all’articolo 71 sexies comma 6.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.